Art. 9.
(Disposizioni finali).

      1. L'articolo 4 della presente legge si applica decorsi centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
      2. In caso di violazione del comma 5 dell'articolo 4 si applicano le disposizioni sull'esercizio abusivo della professione legale di cui all'articolo 348 del codice penale.